L'Agenzia delle Entrate sorveglia anche Babbo Natale!
Cari lettori,
in prossimità delle festività natalizie, vorremmo tutti cogliere l'occasione per ringraziare, farci ricordare, augurare prosperità ai clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori con i quali affrontiamo tante fatiche tutto l'anno.
Ma non esagerate!
L'Agenzia delle Entrate non permette troppa generosità, ma ha fissato dei limiti e ci punisce se li superiamo.
Infatti, come stabilito dal D.M. del 19 novembre 2008, gli omaggi sono considerati spese di rappresentanza solo se rispondono ai seguenti criteri:
a) gratuità - la spesa deve essere sostenuta per l'acquisto di beni o servizi destinati ad essere ceduti gratuitamente;
b) finalità promozionale - la spesa deve avere finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
c) ragionevolezza - la spese deve avere finalità di produrre benefici economici per l'impresa, ovvero deve essere coerente con le "pratiche" commerciali di settore.
In ragione di quanto sopra, precisiamo che le spese sostenute per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza ma si qualificano come spese per prestazioni di lavoro interamente deducibili dal reddito.
1) 100% se il valore unitario non supera € 50,00;
2) se il valore unitario supera € 50.00, sono previsti i limiti introdotti con il D.Lgs. n°147/2015:
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1,5% DEI RICAVI E ALTRI PROVENTI FINO AD EURO 10 MILIONI;
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0,6% DEI RICAVI E ALTRI PROVENTI PER LA PARTE ECCEDENTE EURO 10 MILIONI E FINO A 50 MILIONI;
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0,4% PER CENTO DEI RICAVI E ALTRI PROVENTI PER LA PARTE ECCEDENTE EURO 50 MILIONI.
Per i lavoratori autonomi, invece, la deducibilità dal reddito è ammessa nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario.
- detraibilità IVA al 100% per le spese di rappresentanza fino a € 50,00;
- indetraibilità IVA al 100 % per le spese di rappresentanza superiori a € 50,00.
Coraggio quindi, siate generosi ma non troppo!
Con tanti auguri.
Naima Hamri
oggetto: NOVITA' VOUCHER del 23/03/2017
Gentili Lettori,
Vi ricordiamo che nel generale disappunto, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 25/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, è stato abolito l'acquisto dei voucher, strumento utilizzato fino a quella data da moltissimi italiani per rapporti di lavoro domestico o per altri lavori di tipo occasionale.
Potranno quindi essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher acquistati entro venerdì 17 marzo 2017.
Per quanto concerne il lavoro domestico, l'alternativa che ad oggi Vi possiamo suggerire è quella di ricorre al contratto domestico a “termine”, che ha una durata massima di 36 mesi (comprensiva di proroghe e rinnovi), superato questo termine il contratto cessa o si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.
Purtroppo non ha certo le caratteristiche di elasticità che consentivano ai voucher di risolvere, nella totale legalità, le frequentissime esigenze temporanee o urgenti che si presentano nella vita quotidiana soprattutto in presenza di persone anziane o di figli in minore età.
Infatti anche il contratto a termine prevede la determinazione preventiva di durata, orari, mansioni, nonché la apertura della posizione INPS.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti
CONSILIUM – IMPRESA E FAMIGLIA
AKIMA HAMRI
Oggetto: comunicazione cumulativa voucher del 04/11/2016
Segnaliamo un'ulteriore notizia “flash” relativa al nuovo adempimento di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'utilizzo dei voucher, una delle indicazioni contenute nelle risposte a dieci Faq elaborate dalla direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministro del Lavoro e pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it.
In caso di una prestazione di lavoro accessorio con orario “spezzato” nella stessa giornata, esempio alcune ore di mattina e alcune ore di pomeriggio, è sufficiente inviare una sola comunicazione all'Ispettorato del lavoro indicando le fasce orarie interessate oltre ai dati identificativi del lavoratore e la sede di lavoro.
E' anche possibile inserire nella stessa comunicazione più lavoratori impiegati dallo stesso committente, purchè precisa il ministro, “i dati riferiti al singolo lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti”.
La sede competente dell'Ispettorato del lavoro è quella dove si svolge la prestazione.
Per conoscere, almeno in sintesi, lo strumento “voucher” potete collegarvi a:
Voucher: cosa sono e come si utilizzano
Cordiali saluti.
Oggetto: modelli F24 superiori a 1.000 Euro SOLO ON LINE dal 1° ottobre
(art. 11, c2, del DL 24/4/2014 N. 66, convertito nella L. 23/6/2014 n.89) del 18/09/2014
Dal 1° ottobre 2014, tutti i modelli F24 con saldo finale a debito superiore a 1.000 euro o contenente compensazioni, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:
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I SERVIZI TELEMATICI, MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: “F24 ON LINE”, “F24 WEB” E “F24 CUMULATIVO”;
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I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE BANCHE (HOME/REMOTE BANCKING), DALLE POSTE E DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.
I contribuenti non titolari di Partita IVA (i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica, qualsiasi sia l'importo a debito già dal 2007), potranno continuare a presentare il modello F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, solo qualora si tratti di versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.
Ma attenzione: i servizi internet delle banche e delle poste non potranno essere utilizzati se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sarà di importo pari a zero. In questo caso, infatti, si potranno usare solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo).
In alternativa, ci si potrà affidare a un intermediario abilitato ai servizi dell'Agenzia delle Entrate; a questo proposito la Consilium, si mette a disposizione dei propri clienti, con i quali tuttavia sarà necessario sottoscrivere un incarico specifico, dovendo accedere a dati personali.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.
Cristina Petrarca
Oggetto: bonus mobili ed elettrodomestici
Desideriamo segnalarVi che a seguito della mancata conversione del D.L. 151/2013 è tornata in vigore la legge di stabilità 2014 in base alla quale per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) sostenuti dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014, le spese detraibili non possono essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati (unità singole e unità condominiali).
Occorre inoltre che le spese di ristrutturazione siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% per un importo massimo di € 10.000,00 ed i pagamenti per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici devono essere effettuati con bonifii bancari o postali sui quali va indicato:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– numero Partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
La detrazione è ottenibile indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Unico.
Per maggior chiarezza, pubblichiamo la mini guida sul bonus mobili ed elettrodomestici
dell'Agenzia delle Entrate che illustra a grandi linee come e quando richiedere l'agevolazione fiscale.
Lo studio rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Guida bonus mobili - Agenzia delle Entrate.pdf
Oggetto: Impianti di riscaldamento e condizionatori: nuovi libretti obbligatori e adempimenti
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 l'aggiornamento normativo recante la nuova documentazione relativa agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il rapporti di controllo dell'efficienza energetica.
A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici di abitazioni, uffici ed aziende dovranno essere muniti di un nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”diventando obbligatorio anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.
Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi, mentre il rapporto di efficienza energetica è obbligatorio solo per i sistemi di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Restano esclusi i boiler per la produzione dell'acqua calda sanitaria
Il libretto viene compilato per la prima volta dall'installatore all'atto delle messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell'impianto (che nei piccoli impianti è l'utente stesso mentre i condominio può essere l'amministratore o la ditta a abilitata da questi delegata) o dal manutentore.
Dal 1° giugno quindi il responsabile dell'impianto dovrà provvedere a scaricare il nuovo modello di libretto dal Sito del Ministero e trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto così da consegnarlo, all'atto de controllo, al manutentore per l'aggiornamento.
Per quanto riguarda il rapporto di efficienza energetica invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto.
In caso di inadempimento, le sanzioni applicabili vanno da 500 Euro a 3.000 Euro per il proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile, dia 1000 ai 6000 Euro per l'operatore che non redige il rapporto di controllo.
Nel farVi cosa gradita, Vi riportiamo di seguito il nuovo modello di libretto e le relative istruzioni per la compilazione, scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cristina Petrarca
Libretto impianto e istruzioni per la compilazione
Oggetto: GESTIONE SEPARATA - NUOVE ALIQUOTE INPS 2014
Con la circolare Inps n° 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive stabilite dalla Legge di stabilità 2014 e dal D.L. N°83/2012, dovute alla Gestione Separata Inps per il 2014.
La gestione separata è stata istituita nel gennaio del 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia ed i superstiti denominata “IVS” anche ai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite Casse di Previdenza di categoria e ai lavoratori subordinati.
Le nuove aliquote applicabili dal 2014 sono:
– 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e professionisti titolari di partiva Iva, più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità, malattia, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera con un massimale di reddito elevato a € 100.123,00;
– 28% per i soggetti non iscritti in altra forma di previdenza obbligatoria senza partita Iva come ad esempio collaboratori e assimilati, più un contributo aggiuntivo dello 0,72% per la maternità, malattia, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera con un massimale di reddito elevato a 100.123,00;
– 22% per gli altri soggetti con altra copertura previdenziale obbligatoria come ad esempio dipendenti, pensionati, professionisti con cassa con un massimale di reddito elevato a 100.123,00.
Seguirà prossimamente, non appena si sarà definita la normativa al centro della discussione politica sul lavoro, una circolare dettagliata concerne il lavoro autonomo e le sue casistiche.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Promemoria