Gentili Signori,
Vi segnaliamo che la Consilium ha sviluppato al suo interno un'area dedicata alla gestione dei rapporti di lavoro, per la quale fornisce assistenza per tutti gli adempimenti connessi.
Cogliamo l'occasione di questa prima comunicazione sull'argomento per evidenziare in particolare che anche il rapporto di lavoro domestico è disciplinato da un Contratto Collettivo, la cui applicazione viene talvolta trascurata, con costose conseguenze in caso di dissidi con il lavoratore.
Pertanto, abbiamo ritenuto utile iniziare questo servizio pubblicando sul nostro sito il testo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, in vigore dal 1° luglio 2013.
Con il nuovo CCNL, sono state introdotte importanti novità tra le quali:
1) Retribuzioni
Gli attuali minimi retributivi variano nella misura di:
7,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
6,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2015,
6,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2016
per i collaboratori conviventi inquadrati al livello BS, ed in misura proporzionale per gli altri livelli.
Tale aggiornamento verrà effettuato sui minimi retributivi compresi gli aumenti pattuiti.
2) Sostituzioni
Finalmente il contratto disciplina le sostituzioni nelle giornate di riposo dei lavoratori conviventi.
Le sostituzioni sono consentite solo a chi abbia alle proprie dipendenze lavoratori inquadrati ai livelli CS o DS.
Le prestazioni potranno essere contrattualizzate e saranno retribuite nella seguente misura:
7,14 euro l'ora per il livello CS,
8,61 euro l'ora per il livello DS.
3) Retribuzione delle festività infrasettimanali - art. 17
Fino ad oggi venivano integralmente retribuite dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore doveva operare nella specifica giornata. Ciò comportava che, ad esempio, un rapporto che prevedesse un solo giorno a settimana di lavoro, potesse vedere 2 o 3 festività cadere proprio in quel giorno e dover essere integralmente retribuite da quello specifico datore di lavoro.
Dal 1 luglio, ciascun datore di lavoro, presso il quale il lavoratore opera, dovrà versare al lavoratore 1/6 della retribuzione settimanale per ogni giorno di lavoro.
4) Aspettativa - art. 19
In precedenza il lavoratore poteva chiedere di astenersi solo per brevi periodi, invece il nuovo trattamento prevede che l'assenza non retribuita (aspettativa) possa arrivare ai 12 mesi.
5) Tutela in caso di malattia oncologica - art. 26
I periodi di conservazione del posto di lavoro aumentano del 50% qualora il lavoratore sia affetto da malattia oncologica certificata dalla ASL.
6) Sicurezza sul lavoro - art. 27
Si introducono generiche procedure su una sorta di Documento di Valutazione Rischi per il lavoro domestico. Questo documento verrà redatto dall'ente bilaterale Ebincolf. Al momento, tutto rimane solo sulla carta.
Importante è invece accertarsi che il proprio impianto elettrico sia a norma. In mancanza, il datore di lavoro sarà ritenuto responsabile di eventuali incidenti sul lavoro, con possibilità di rivalsa da parte dell'Inail.
7) Obbligo del rilascio del sostitutivo CUD - art. 33
Con il nuovo contratto, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore l'attestazione dalla quale risulti l'ammontare delle somme complessivamente erogate nell'anno 30 giorni prima della scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
8) Tutela della maternità - art. 39
Il nuovo contratto prevede un allungamento dei termini di preavviso di licenziamento per le lavoratrici madri.
In particolare, i termini di preavviso verranno raddoppiati se la lavoratrice viene licenziata prima di 31 giorni dal termine del congedo di maternità.
Quale responsabile di quest'area, sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
Akima Hamri